L’iscrizione di ipoteca legale sugli immobili è lo strumento
preferito dalla Pubblica Amministrazione per recuperare quanto vantato
nei confronti dei cittadini …… negli anni passati abbiamo assistito ad
un sempre maggiore uso da parte degli Agenti della riscossione
(Equitalia Gerit S.p.A. e Serit Sicilia S.p.A.) di tale strumento con il
risultato che i cittadini in debito con le pubbliche amministrazioni,
anche soltanto per poche centinaia di euro, si accorgevano spesso di
avere un'ipoteca legale iscritta sulla propria abitazione soltanto dopo
aver chiesto una visura dell'immobile, ad esempio in caso di vendita o
di richiesta di un mutuo. L’eccesso di zelo, però, può rovinare le
persone. Non si può pignorare una casa per un giorno di ritardo nel
pagamento. E soprattutto non si possono commettere abusi, specie in nome
dell’Agenzia delle Entrate , dell’Inps e dei Comuni…….. cioè dello
Stato.
Con la recentissima Legge n. 106/2011, in vigore dal 13 luglio 2011 le cose sono notevolmente cambiate.
In primo luogo la Legge n. 106/2011 ha previsto la necessità di
avvisare il contribuente prima di iscrivere l'ipoteca, cosa che non era
prevista nella legislazione precedente, a partire dal 13 luglio 2011
Equitalia dovrà, quindi, come previsto nel caso di iscrizione di fermo
amministrativo, inviare una comunicazione con l'avviso che, in assenza
di pagamento delle somme dovute entro trenta giorni, si procederà
all'iscrizione ipotecaria.
Inoltre, per i debiti fino a 2.000,00 euro l'applicazione di misure
cautelari (ipoteca e fermo del veicolo) ed esecutive sarà preceduta
dall'invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il
secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.
Prima della Legge n. 106/2011 l'ipoteca sugli immobili veniva
iscritta anche senza alcuna comunicazione (a differenza del fermo del
veicolo). L'invio di questa comunicazione, infatti, non era previsto
espressamente dalle norme previgenti. Sulla legittimità o meno delle
iscrizioni ipotecarie non comunicate la giurisprudenza si è pronunciata
con sentenze contrastanti, con una prevalenza comunque delle sentenze di
annullamento per difetto di comunicazione in quanto veniva lamentata la
violazione del diritto di difesa ed impugnazione del cittadino, questo
perché la stessa legge n. 248/2006 individua tra gli atti autonomamente
impugnabili dal ricorrente l’iscrizione di ipoteca sugli immobili. In
altri termini, l’iscrizione ipotecaria è un atto recettizio (che cioè
deve essere portato a conoscenza del destinatario) che esiste e produce i
suoi effetti in quanto notificato al destinatario.
Casi di invalidità dell'iscrizione ipotecaria
I casi più frequenti di invalidità dell'iscrizione ipotecaria:
• Debito inferiore a € 8.000,00
• Debito inferiore a € 20.000,00 e abitazione principale
• Omessa notifica dell’intimazione di pagamento
• Omessa comunicazione dell’iscrizione ipotecaria
Debito inferiore ad 8.000,00 euro
Equitalia non può iscrivere ipoteca per debiti inferiori ad 8.000,00
euro in forza dell'art. 76 del DPR 602/73 (Espropriazione immobiliare).
Sul punto, pertanto, la giurisprudenza è unanime nell’affermare che uno
speciale limite all'ammissibilità dell'ipoteca scaturisce dal divieto,
imposto dall'art. 76 del DPR 602/73, di procedere all'esecuzione
immobiliare quando l'ammontare complessivo del credito, o il valore del
bene da espropriare, non superino € 8000,00. Sicché essendo in ogni caso
l'ipoteca strumentale all'esecuzione forzata immobiliare, quando questa
è preclusa, non può non essere inibita anche la costituzione del
diritto reale di garanzia (l’ipoteca legale in questo caso).
L’iscrizione ipotecaria è un atto preordinato e strumentale
all’espropriazione immobiliare, e, come tale, soggiace ai limiti
previsti per quest'ultima dagli articoli 76 e seguenti del D.P.R. n.
602/1973, secondo cui l'espropriazione immobiliare è ammessa solo per
crediti superiori ad 8.000 euro.
La soglia minima di 8.000,00 euro è stata confermata dalla Legge n.
106/2011, fatta eccezione per l'abitazione principale del debitore, come
di seguito illustrato.
Debito inferiore a 20.000,00 euro e abitazione principale
La soglia di 8.000,00 euro non vale per gli immobili di proprietà del
debitore adibiti a sua abitazione principale, qualora la somma iscritta
a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in
tale sede.
Se ricorrono congiuntamente tutte queste condizioni (casa di
proprietà del debitore; abitazione principale del debitore;
contestazione o contestabilità in giudizio della somma iscritta a
ruolo), la soglia minima per poter iscrivere ipoteca è 20.000,00 euro.
Mancata notifica dell'intimazione di pagamento
Nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla notificazione della
cartella esattoriale, l’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta
dalla notifica dell’intimazione di pagamento, e la mancata attivazione
della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalle disposizioni
di legge, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del
credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo
esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è
ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere. In
proposito la stessa Equitalia Gerit s.p.a. con la direttiva n.
DSR/NC/2007/012, avente ad oggetto “Procedure esecutive e cautelari –
Istruzioni relative al fermo amministrativo e all’ipoteca”, ha
individuato una strategia di attivazione delle procedure cautelari,
uniforme per tutti gli agenti, che tiene conto del credito complessivo
per cui si procede (imposta, interessi di mora e spese di esecuzione già
maturate), e definisce i criteri di sequenzialità nell’esperibilità
delle azioni. Orbene, oltre alla definizione di singole fasce di importo
per l’attivazione delle procedure di specie, con la citata direttiva
Equitalia Gerit s.p.a. prevede che le procedure esecutive, in relazione
agli importi, prima di essere intraprese, devono essere precedute da un
“sollecito di pagamento”, ovvero, nel caso di iscrizione ipotecaria,
dall’invio di una “lettera di diffida” . E’ di tutta evidenza che la
citata direttiva rappresenta una concreta applicazione del principio
espresso dall’art. 10, comma I, L.n. 212/2000, c.d. Statuto del
Contribuente, secondo il quale i rapporti tra Amministrazione
finanziaria (e dell’agente della riscossione, per l'estensione a detto
soggetto operata dall’art. 17 della medesima legge) e contribuente
devono essere improntati ai principi di collaborazione e buona fede.
Mancata comunicazione dell'iscrizione ipotecaria
Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 106/2011, accadeva ben di
frequente che l'Agente della Riscossione iscrivesse l'ipoteca su un
immobile del contribuente, senza mandargli alcun avviso, cosicché il
contribuente ne veniva a conoscenza in modo del tutto casuale.
Le norme previgenti non prevedevano, infatti, l'obbligo di comunicare l'iscrizione ipotecaria.
La giurisprudenza, tuttavia, in molte pronunce, si era orientata nel
senso che l'iscrizione ipotecaria, ove non tempestivamente comunicata,
fosse illegittima per violazione degli obblighi di pubblicità e
trasparenza che gravano sull'Amministrazione, nonché per violazione del
diritto di difesa, l'articolo 6 della Legge n. 212/2000, stabilisce che
l'amministrazione finanziaria (e quindi anche il concessionario, in
forza dell'estensione a detto soggetto operata dall'articolo 17 della
stessa Legge) deve assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza
degli atti a lui destinati.
A ciò si aggiunga che l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 546/92
stabilisce che il ricorso deve essere proposto a pena di
inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione
dell’atto impugnato e che l’articolo 19 dello stesso Decreto Legislativo
indica, tra gli atti impugnabili, anche "l’iscrizione di ipoteca sugli
immobili di cui all’art. 77 del DPR 29.09.1973 n.602, e successive
modificazioni" (articolo 19, lettera e-bis).
Queste norme confermano che il provvedimento di iscrizione ipotecaria deve essere necessariamente comunicato al debitore.
Se così non fosse, sarebbe leso il diritto di difesa
dell'interessato, il quale potrebbe non venire mai a sapere di una
iscrizione ipotecaria su un suo bene e, conseguentemente non potrebbe
impugnarlo.
Ammessa dunque la necessità della comunicazione, qual è il termine
entro cui l'Agente della riscossione deve provvedere in tal senso?
In mancanza di una norma espressa, devono applicarsi i principi
generali, ed in particolare quelli di cui alla Legge 241/90, che
prevede, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, il termine
di novanta giorni dall'inizio degli stessi.
Nel caso dell'iscrizione ipotecaria, per la decorrenza dei novanta
giorni, può farsi riferimento alla data dell'iscrizione stessa.
La questione comunque è superata per le iscrizioni successive al 13
luglio 2011, per le quali sussiste oggi l'obbligo di preventiva
comunicazione in forza della Legge n. 106/2011, come sopra illustrato;
resta invece aperta per le iscrizioni di data anteriore.
Come contestare l'iscrizione ipotecaria
L'iscrizione ipotecaria può essere impugnata dinanzi al Giudice competente.
Per individuare il Giudice competente, i termini e le modalità
dell'impugnazione, bisogna fare delle distinzioni in base alla tipologia
del credito su cui si fonda l'ipoteca (contributi Tribunale del lavoro,
Tributi Commissione Tributaria, e così via) ed al tipo di vizio che si
vuole eccepire, bisogna tuttavia ricordare che le ipoteche iscritte per
sanzioni amministrative ( infrazioni al codice della strada) sono
nulle: l’ipoteca è prevista come un mezzo speciale di esecuzione forzata
ad iniziativa dell’ Agente della Riscossione solo ed esclusivamente per
l’imposte sui redditi e per gli altri tributi, tasse od imposte, dovuti
allo Stato o agli altri Enti Pubblici. Nessuna norma è reperibile nel
nostro ordinamento che autorizzi l’agente della riscossione a disporre
il fermo amministrativo degli autoveicoli e l’ipoteca sugli immobili, di
proprietà del debitore, per le sanzioni amministrative.
Ancora :
• riguardo i vizi attinenti il merito del credito, è possibile
eccepirli solo se non si è ricevuta regolare notifica della cartella e
dell'eventuale verbale di accertamento presupposti.
• per vizi propri dell'iscrizione ipotecaria si intendono, ad
esempio: debito inferiore ad € 8.000,00; mancata comunicazione
dell'avvenuta iscrizione; mancata indicazione del responsabile del
procedimento; mancata notifica dell'intimazione di pagamento.
• i vizi che incidono sul diritto di procedere in via esecutiva sono,
ad esempio: prescrizione del credito sopravvenuta alla notifica della
cartella; avvenuto pagamento; mancata notifica della cartella
presupposta.
I termini per impugnare (che a seconda del tipo di credito portato
dalle cartelle che hanno dato origine all’ipoteca possono essere di 20,
30 o 60 giorni) sono previsti a pena di decadenza. Questi termini
decorrono da quando si è ricevuta la comunicazione dell'iscrizione
ipotecaria.
Se non si è mai mai ricevuta la comunicazione, l'impugnazione può essere proposta in ogni tempo.
Se l'ipoteca è stata iscritta per una pluralità di crediti di diversa
natura (tributi, sanzioni amministrative, crediti previdenziali, etc.)
bisognerà proporre tante azioni quante sono le diverse Autorità
competenti.

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